Statuto DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA A.I.R.O. con riconoscimento Personalità giuridica

9 Nov 2017

Statuto DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA A.I.R.O. con riconoscimento Personalità giuridica

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA A.I.R.O.

Associazione riconosciuta ai sensi del DPR 361 del 10.02.2000 Reg. Persone Giuridiche Prefettura di Milano n. 1539

ART. 1 Denominazione, sede e durata  

ART. 2 Finalità e scopi                                                                                                                          

ART. 3 Congresso nazionale                                                                                                                

ART. 4 Soci e Membri

ART. 5 Cessazione dei Soci

ART. 6 Organi Ufficiali

ART. 7 Emolumenti

ART. 8 Assemblea dei Soci

ART. 9 Deleghe

ART. 10 Presidente

ART. 11 Consiglio Direttivo

ART. 12 Probiviri

ART. 13 Segretario Amministrativo

ART. 14 Revisori Legali o Revisore unico

ART. 15 Gruppi regionali

ART. 16 Commissioni

ART. 17 Gruppi di studio

ART. 18 Elezioni

ART. 19 Patrimonio

ART. 20 Bilancio

ART. 21 Rivista

ART. 22 Regolamento

ART. 23 Scioglimento

ART. 24 Modifiche di Statuto


ART. 1
Denominazione, sede e durata

L’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (A.I.R.O.), di seguito indicata come “Associazione”, ha sede legale in Milano, Piazza della Repubblica 32 20124.

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Il Consiglio direttivo potrà spostare la sede di Milano, senza delibere assembleari e potrà istituire sedi secondarie, scientifiche e o amministrative in Italia.

ART. 2
Finalità e scopi

L’Associazione è apartitica, non ha attività imprenditoriale e non ha scopi di lucro. Sono esclusi finanziamenti che possano provocare conflitto di interessi con il SSN. Non persegue attività sindacale.

L’Associazione ha i seguenti scopi:

  1. Contribuire al progresso e allo sviluppo della Radioterapia e dell’Oncologia Clinica italiana e delle relative basi cliniche, biologiche, fisiche ed informatiche.
  2. Promuovere e/o finanziare la ricerca scientifica e l’insegnamento nelle discipline di cui al punto 1.
  3. Favorire l’aggiornamento culturale e scientifico dei Soci, promuovendo opportune iniziative didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l’erogazione di eventi formativi nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM). Tra le iniziative sono ricompresi i corsi di Radioprotezione per consentire l’adeguamento alle normative vigenti in materia.
  4. Elaborare linee guida, trials e ricerche scientifiche anche in collaborazione con Agenzie Regionali, Società scientifiche ed altri Enti, Organismi od Istituzioni.
  5. Valorizzare la professionalità del radioterapista e favorire il razionale incremento qualitativo e quantitativo dei centri di Radioterapia Oncologica.
  6. Promuovere scambi culturali tra radioterapisti e specialisti di altre discipline specie oncologiche nazionali ed estere.
  7. Promuovere una piena collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie ed altri Enti, Organismi od Istituzioni pubbliche o private ai fini del migliore sviluppo della radioterapia.

 

L’Associazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazioni di servizi, che, direttamente od indirettamente, l’organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

Potrà assumere mutui e finanziamenti in genere, e, sempre non nei confronti del pubblico, prestare fideiussioni e garanzie.

Potrà partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe.

L’Associazione svolge la propria attività con la verifica della qualità delle prestazioni secondo quanto stabilito dalle normative in materia.

ART. 3
Congresso nazionale

L’Associazione organizza il congresso nazionale, ne cura il funzionale svolgimento e l’attuazione. Le modalità di attuazione del congresso nazionale è disciplinata dal regolamento.

ART. 4
Soci

Sono Soci dell’Associazione:

a) Soci Ordinari:

– Junior se < 35 anni

– Senior se > 70 anni.

Possono divenire Soci ordinari:

I laureati in Medicina e Chirurgia i quali dedicano la maggior parte del proprio lavoro clinico in radioterapia in Aziende Ospedaliere, in Aziende USL, in Aziende Universitarie, in IRCCS, in Ospedali classificati, in strutture accreditate con il SSN o in regime libero-professionale.

L’attività deve essere testimoniata da un curriculum e comprovata da due Soci ordinari presentatori, specialisti in radioterapia, al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

I Soci ordinari hanno diritto al voto e sono eleggibili a tutte le cariche dell’Associazione.

b) Soci Emeriti

I Soci emeriti sono nominati dall’Assemblea generale ordinaria su proposta del Presidente, tra i Soci ordinari che siano stati particolarmente benemeriti dell’Associazione. Essi hanno tutti i diritti dei Soci ordinari e sono esentati dal pagamento della quota annuale.

c) Membri Aggregati

I Membri Aggregati sono coloro che possiedono una laurea specialistica (fisica, biologia, informatica, ingegneria, etc) e dedicano una sostanziale parte della loro attività professionale alla radioterapia o alle scienze radiologiche; anche i cultori di altre discipline ancorché non laureati sono Membri aggregati.

I Membri Aggregati non hanno diritto al voto né attivo né passivo e possono partecipare solo come uditori all’Assemblea generale.

d) Soci Onorari

I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea generale ordinaria su proposta del Presidente, tra tutte le personalità che in Italia o all’estero abbiano contribuito al raggiungimento delle finalità di cui all’art 2.

I Soci onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili per le cariche societarie e sono esentati dal pagamento della quota annuale.

e) Membri Finanziatori

I Membri Finanziatori sono coloro che, incluse le imprese commerciali, sono coinvolti in maniera sostanziale in attività (commerciali, produttive, etc.) che hanno una significativa connessione con le finalità della Società.

I Membri Finanziatori non hanno diritto al voto né attivo né passivo e possono partecipare solo come uditori all’Assemblea generale.

 

L’iscrizione di tutti i Soci avviene mediante la presentazione di una domanda e di un breve curriculum, sottoscritta da due Soci ordinari presentatori specialisti in radioterapia.

Le domande debbono essere sottoposte al Presidente, il quale, sentito il Consiglio Direttivo, decide se ammetterle ed in quale categoria inserire il Socio. Le ammissioni dei nuovi

Soci debbono essere approvate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Presidente.

I Soci ordinari e aggregati ed i Soci finanziatori sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale come da regolamento.

ART. 5
Cessazione dei Soci

I Soci cessano di essere tali per morte, recesso, sospensione od espulsione.

In caso di segnalazione al C.D. di indegnità morale e/o professionale ovvero di violazione grave dei doveri di socio, il socio stesso viene deferito ai probiviri dal C.D, che delibererà ai sensi dell’art. 12.

La sospensione può essere deliberata direttamente da Presidente, sentito il Consiglio Direttivo nell’ipotesi di mancato pagamento delle quote associative. La delibera di espulsione o di sospensione è presa insindacabilmente dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, e ratificata dall’Assemblea.

ART. 6
Organi Ufficiali

Sono organi dell’Associazione:

  • – Assemblea dei Soci (art.8);
  • – Presidente (art.10);
  • – Consiglio Direttivo (art. 11);
  • – Collegio dei probiviri (art.12);
  • – Collegio dei revisori o il revisore unico (art.14);
  • – Gruppi regionali (art. 15);
  • – Gruppi di studio (art 17).

ART. 7
Emolumenti

Le cariche societarie non danno diritto ad emolumenti, ma solo al rimborso delle spese documentate nei limiti deliberati dal C.D..

ART. 8
Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci (ordinaria o straordinaria) è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.

– Assemblea ordinaria: l ‘ Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente e si svolge, di norma , nell’ambito del Congresso nazionale . L’ ordine del giorno dell’Assemblea è di sposto dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

Assemblea straordinaria : l ‘ Assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata per importanti e documentati motivi dal Presidente direttamente o su richiesta di 2/3 dei membri con diritto di voto del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci or dinari ed emeriti. Essa si svolge nella sede ritenuta più idonea dal Presidente.

Possono partecipare all’Assemblea, a pieno titolo , i Soci ordinari, emeriti ed onorari e solo come uditori i membri aggregati e finanziatori , purché in regola con la quota associativa.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato almeno 45 giorni prima della data fissata per l’adunanza tramite pubblicazione sul sito Web dell’A.I.R.O. ed anche via e – mail, lettera, telegramma, fax o strumenti equipollenti che possano attestarne l’avvenuta ricezione e deve contenere indicazioni del luogo , giorno , ora della riunione in prima e seconda convocazione e dell’ordine del giorno.

Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e sul presupposto

della presenza di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.”

ART. 9
Deleghe

Sono valide le deleghe rilasciate esclusivamente ad altri Soci ordinari od emeriti.

Nessun socio può però essere portatore di più di una delega.

La validità della delega viene insindacabilmente verificata dal Presidente o da persone da lui delegate, o, in sua vece, dal Presidente eletto.

Non sono ammesse deleghe ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 10
Presidente

E’ eleggibile alla carica di Presidente ciascun socio ordinario o emerito.

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti dei Soci ordinari ed emeriti e resta in carica due anni come Presidente eletto e due anni come Presidente effettivo;

egli non è rieleggibile consecutivamente.

Le attribuzioni del Presidente sono:

  1. Rappresentare legalmente, a tutti gli effetti, l’Associazione.
  2. Provvedere all’attuazione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci.
  3. Presiedere e convocare il CD almeno due volte l’anno.
  4. Convocare e presiedere l’Assemblea ordinaria e straordinaria.
  5. Formulare l’ODG delle sedute del CD e dell’Assemblea.
  6. Delegare membri del CD per compiti o incarichi particolari.
  7. Rappresentare l’Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio.
  8. Avere la firma per tutti gli atti ufficiali dell’Associazione.
  9. Nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nonché procuratori alle liti.

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario alla Presidenza, prescelto tra i Soci e, su sua proposta, ratificato dal CD.

Il Segretario alla presidenza redige i verbali delle sedute del CD e dell’Assemblea dei Soci. La sua durata in carica coincide con quella del Presidente.

In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato del Presidente, subentra il Presidente eletto, quale Presidente effettivo sino al 31 dicembre del biennio successivo al subentro.

ART. 11
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da:

  1. Presidente effettivo.
  2. Presidente eletto che coordina i Gruppi regionali ed è responsabile, coadiuvato dai coordinatori dei Gruppi regionali e dalla segreteria dell’Associazione, di mantenere aggiornato il sito dell’Associazione.
  3. Sette Consiglieri con mandato triennale, eletti da e tra i Soci ordinari ed emeriti, come previsto all’art 21, non rieleggibili consecutivamente alla stessa carica. Nei Congressi nazionali sono rinnovati, alternativamente alla scadenza dei rispettivi mandati, rispettivamente tre o quattro Consiglieri. In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato, il Socio eletto sarà sostituito con il primo dei non eletti. Il Presidente delega, fra gli eletti, un Consigliere per il coordinamento dei Gruppi di studio. Il CD può operare solo se sono presenti i 2/3 dei consiglieri.

Fanno inoltre parte del CD a titolo consultivo e senza diritto di voto:

  1. Il Segretario amministrativo che è eletto o rinnovato a maggioranza semplice dal CD, su proposta del Presidente.
  2. Il Segretario alla Presidenza di cui all’art 10.
  3. Il Rappresentante del Collegio dei Professori dell’Area Radiologica.
  4. Il Rappresentante del Sindacato dell’Area Radiologica.

 

Compito del CD è quello di collaborare con il Presidente al raggiungimento delle finalità di cui all’art 2.

Approva inoltre il bilancio di previsione e consuntivo e la relazione del Segretario Amministrativo, la definizione delle quote associative e la relazione sull’attività svolta proposte dal Presidente da sottoporre all’Assemblea generale.

ART. 12
Probiviri

L’Assemblea ordinaria dei Soci elegge su proposta Presidente, sentito il CD, tra i Soci ordinari od emeriti, tre Probiviri che hanno mandato triennale.

Compito dei Probiviri, è quello di valutare, su deferimento del CD, ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci e proporre al CD i relativi provvedimenti da assumere. Il deferimento del socio è proposto dal CD con maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

ART. 13
Segretario Amministrativo

Al Segretario Amministrativo sono affidati i seguenti compiti:

  • l’amministrazione del patrimonio sociale e la conservazione dello stesso secondo le direttive fissate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  • la gestione ordinaria secondo le direttive fissate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  • il controllo dell’aggiornamento dell’elenco dei Soci e la riscossione delle quote sociali affidate alla segreteria centrale;
  • la conservazione dell’archivio sociale;
  • la redazione del Bilancio sociale consuntivo e del Bilancio preventivo, corredati dall’apposita relazione, come stabilito dall’art. 20;
  • l’apertura e l’operatività su conti bancari e postali, su specifica delega del Presidente.

Al fine di garantire una corretta amministrazione, un’esatta formazione del Bilancio sociale ed un efficace controllo da parte dei Revisori Legali o del Revisore Unico, il Segretario Amministrativo dovrà provvedere ad affidare al consulente amministrativo la tenuta di una contabilità sistematica.

ART. 14
Revisori Legali o Revisore unico

I Revisori Legali sono nominati dall’Assemblea su proposta del C.D., con mandato triennale, in numero di tre, più due supplenti, tutti scelti fra i Revisori contabili iscritti nell’apposito Registro dei Revisori Legali; possono intervenire, su convocazione del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo senza diritto di voto; esaminano e sottoscrivono il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea dei Soci. I nominati designano tra loro un Presidente. In luogo del Collegio può essere nominato un Revisore Unico, con gli stessi requisiti, modalità ed attribuzioni.

ART. 15
Gruppi regionali

In ogni regione italiana o tra regioni limitrofe, nel caso di pochi centri per ciascuna regione, è raccomandata l’istituzione, da parte dei Soci, di Gruppi Regionali AIRO.

Compiti dei Gruppi Regionali sono lo svolgimento di riunioni scientifiche periodiche in sede locale e la collaborazione allo sviluppo della ricerca, al miglioramento delle conoscenze, alla promozione dell’insegnamento ed alla difesa professionale della radioterapia e comunque quanto utile al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 dello statuto.

I Gruppi regionali possono avere statuti e regolamenti autonomi, purché in sintonia con lo statuto della Associazione.

Gli statuti ed i regolamenti dei Gruppi regionali debbono comunque essere approvati da parte del CD; questi debbono altresì essere depositati, assieme a copie degli atti ufficiali (verbali, elezioni, etc.) presso la segreteria dell’AIRO nazionale.

Il Coordinatore del Gruppo regionale, eletto a norma del proprio statuto e/o regolamento, ha l’onere di mantenere aggiornato, per quel che riguarda la(e) sua(e) regione(i) il sito dell’Associazione; anche a tale scopo si coordina con il Presidente eletto.

L’attività dei Gruppi regionali è coordinata dal Presidente eletto.

ART. 16
Commissioni

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 paragrafo 4, possono essere istituite Commissioni con finalità specifiche, temporanee o permanenti, che sono disciplinate dal regolamento.

ART. 17
Gruppi di studio

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 paragrafo 4, fermo restando che la rappresentanza formale dell’Associazione verso terzi (Agenzie regionali, Società scientifiche, Enti, Organismi o Istituzioni varie, etc.) è dovere inalienabile dell’Associazione, rappresentata come previsto dall’articolo 8 dal Presidente – coadiuvato dal CD -, possono essere costituiti Gruppi di Studio a termine e finalizzati ad un argomento specifico.

L’attività dei Gruppi di studio è disciplinata nel regolamento. I Gruppi di studio debbono essere approvati, preventivamente ad ogni loro attività, dal CD.

I Gruppi di studio possono essere sciolti dal Presidente dell’AIRO, sentito il CD.

ART. 18
Elezioni

Le elezioni alle cariche societarie avvengono ordinariamente durante lo svolgimento del Congresso Nazionale e si svolgono a scrutinio segreto. Esse sono organizzate a cura del CD e devono essere annunciate almeno tre mesi prima del Congresso.

Risultano eleggibili i Soci ordinari ed emeriti purché in regola con le quote associative.

E’ ammesso il voto espresso per corrispondenza con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 19
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate annualmente dai Soci e dai Membri ,

    1. dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo,
    2. dalle elargizioni fatte da privati od Enti a qualsiasi titolo,
    3. dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate;
    4. dalle somme derivanti da eventuali lasciti e donazioni o comunque provenienti da qualsiasi fonte e destinate all’Associazione.

L ‘ amministrazione ordinaria è affidata al Presidente mentre la straordinaria è affidata al C. D. per entrambe coadiuvata dal segretario amministrativo.

L ‘amministrazione straordinaria , che è costituita esclusivamente dall’acquisto o dalla vendita di beni immobili , viene comunque effettuata dal Presidente , sentito il CD, che potrà provvedere ad indicare persona delegata a firmare i relativi atti .”.

ART. 20
Bilancio

Il segretario amministrativo sottopone ogni anno il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo al Presidente e al collegio dei revisori o al revisore unico che lo presenterà in Consiglio Direttivo per l’approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, insieme alla relazione sulla gestione.

Il Segretario Amministrativo illustra, nel corso dell’Assemblea generale, il bilancio consuntivo e preventivo per l’approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, e in caso di particolari esigenze non oltre il 30 novembre di ogni anno.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 21
Rivista

L’AIRO identifica, come definito nel regolamento l’Organo ufficiale di stampa cui è affidato il compito di raccogliere e pubblicare i contributi scientifici nell’ambito della Radioterapia Oncologica e materie affini.

ART. 22
Regolamento

Le modalità applicative ed esecutive del presente Statuto sono ulteriormente definite nel Regolamento.

Le modifiche e le integrazioni del Regolamento proposte dal Presidente o da almeno tre membri del CD sono deliberate e rese immediatamente esecutive dopo l’approvazione di almeno i 2/3 dei membri del CD aventi diritto al voto.

ART. 23
Scioglimento

L’Associazione può essere sciolta per volontà espressa da almeno 2/3 dei Soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale attività patrimoniale sarà devoluta ad enti fini analoghi a quelli dell’associazione con delibera del CD a maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

ART. 24
Modifiche di Statuto

Il presente statuto può essere modificato su proposta di almeno 2/3 dei membri del CD aventi diritto di voto o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci ordinari ed emeriti.

Per le modifiche di Statuto il numero dei votanti non può essere inferiore ai 2/3 dei Soci ordinari ed emeriti. Risultano approvate le proposte di modifica che ricevono il 50% più uno dei voti; queste entrano in vigore subito dopo la loro approvazione. Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere fatte pervenire a tutti i Soci ordinari ed emeriti dal Presidente almeno 60 giorni prima dell’Assemblea.

Al di fuori dell’Assemblea è possibile introdurre modifiche dello Statuto attraverso il voto espresso per posta, fermi restando gli stessi vincoli sia di maggioranza che di preavviso previsti per il voto in Assemblea.

Firmato:

Elvio Grazioso RUSSI – Ilaria Virginia Infelisi (vi è l’impronta del Sigillo)